Descrizione
- Ai sensi della Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1,com. 659, la quota variabile della TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, riduzione del 30%
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, riduzione del 30%
- locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, riduzione del 30%.
- Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione d'inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione del 30% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto/disponibilità dell’apposito contenitore e verrà applicata con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. Gli uffici comunali possono richiedere di procedere a sopralluoghi per la verifica dell’attività di compostaggio. In caso di rifiuto del contribuente al sopralluogo ovvero a esito negativo di verifica, il beneficiario di cui al presente comma decadrà con effetto dal primo anno di applicazione con conseguente emissione da parte dell’ufficio di accertamento di rettifica.